ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA

Informativa per la clientela


 

 

 

Informativa n. 17

del 29 maggio 2008

 

Abolizione dell’ICI sull’abitazione principale - Novità del DL 27.5.2008 n. 93

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

 

 

1 Premessa.......................................................................................................................... 2

2 Decorrenza dellabolizione............................................................................................... 2

3 Ambito applicativo dell’abolizione................................................................................... 2

3.1 Esclusione delle abitazioni “di pregio”............................................................................ 2

3.2 Pertinenze dell’abitazione principale............................................................................... 2

3.3 Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale........................................................ 2

3.3.1 Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti............................................................ 3

3.3.2 Abitazioni di proprietà di soggetti ricoverati in via permanente...................................... 3

3.3.3 Coniuge separato non assegnatario della ex casa coniugale...................................... 3

3.3.4 Abitazioni assegnate da cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP........................ 3

3.3.5 Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti.................................................. 3

4 Rimborso dell’ICI già versata............................................................................................ 3

5 Soggetti che hanno presentato il modello 730/2008 con richiesta di compensazione

.... dell’ICI............................................................................................................................... 4

 

 


1 premessa

L’art. 1 del DL 27.5.2008 n. 93, entrato in vigore il 29.5.2008, ha abolito l’ICI dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili “di pregio”.

Inoltre, in generale, l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale si estende:

·       alle eventuali pertinenze;

·       alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.

2 decorrenza dell’abolizione

 

L’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale decorre dal 2008, quindi con effetto già dal versamento in scadenza il 16.6.2008.

I soggetti beneficiari dell’abolizione non devono tenere conto di quanto indicato negli eventuali bollettini di versamento ricevuti, elaborati sulla base della disciplina precedentemente in vigore.

3 ambito APPLICAtivo dell’abolizione

Ai fini dell’esclusione dall’ICI, per “abitazione principale” s’intende l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria (è quel che accade, ad esempio, nel caso in cui il contribuente dimori in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro o nel caso di trasferimento di fatto del domicilio non ancora recepito dall’anagrafe).

3.1 Esclusione delle abitazioni “di pregio”

L’abolizione dell’ICI non riguarda le abitazioni principali iscritte in Catasto nelle seguenti categorie:

·       A1 (abitazioni di tipo signorile);

·       A8 (abitazioni in ville);

·       A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

Per tali immobili si continuerà ad applicare:

·       la detrazione per l’abitazione principale di 103,29 euro, che può essere elevata dai singoli Comuni fino a 258,23 euro;

·       in alternativa, la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta, se prevista dal Comune.

3.2Pertinenze dell’abitazione principale

In generale, l’abolizione dall’ICI si estende alle pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente accatastate (es. box, garage, cantine).

Tuttavia, i Comuni hanno il potere di delimitare, con proprio regolamento, il numero e le tipologie delle unità immobiliari considerate pertinenze dell’abitazione principale.

Ad esempio, un Comune potrebbe deliberare che le pertinenze riconosciute sono solo quelle classificate nella categoria catastale C/6 (autorimesse) per un numero massimo di tre unità, un altro Comune potrebbe invece stabilire che le pertinenze da considerare tali possono essere soltanto due.

L’estensione dell’esclusione dall’ICI delle pertinenze dell’abitazione principale dipende quindi da quanto disposto dal regolamento comunale di riferimento.

3.3 unità immobiliari assimilate all’abitazione principale

L’esclusione dall’ICI si applica anche in relazione ad alcune tipologie di unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, per legge o in base a quanto stabilito dal regolamento comunale.

3.3.1Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

 

I Comuni, in sede regolamentare, possono assimilare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

In tal caso, l’esclusione dall’ICI si applica se l’assimilazione è prevista da un regolamento comunale vigente al 29.5.2008 e nei limiti di tale previsione.

Ad esempio, il Comune A potrebbe aver assimilato all’abitazione principale solo le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli, il Comune B a tutti i parenti in linea retta (es. figli, genitori e nonni), il Comune C anche a parenti in linea collaterale (es. zii e cugini), il Comune D, invece, potrebbe non aver deliberato alcuna assimilazione.

Per poter beneficiare dell’esclusione dall’ICI occorre quindi verificare quanto stabilito dal singolo Comune.

3.3.2Abitazioni di proprietà di soggetti ricoverati in via permanente

I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Anche in tale caso, pertanto, per poter beneficiare dell’esclusione occorre verificare quanto stabilito dal singolo Comune, sulla base del regolamento vigente al 29.5.2008.

3.3.3 Coniuge separato non assegnatario della ex casa coniugale

L’esclusione dall’ICI è estesa al soggetto passivo che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.

L’esclusione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione e ubicato nello stesso Comune della casa coniugale.

3.3.4 Abitazioni assegnate da cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP

Sono espressamente escluse dall’ICI anche:

·       le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·       gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (Istituti autonomi per le case popolari).

3.3.5 Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti

In assenza di un’espressa previsione del DL 93/2008, l’esclusione dall’ICI non sembrerebbe applicabile agli immobili posseduti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti, a condizione che non siano locati, anche se sono assimilati per legge alle abitazioni principali.

Sul punto è comunque necessario un chiarimento ufficiale.

4 RIMBORSO DELL’ICI GIà VERSATA

Il rimborso dell’ICI versata e non dovuta, a seguito dell’abolizione disposta dal DL 93/2008, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, presentando apposita istanza di rimborso all’Ufficio tributi del Comune competente.

Il Comune deve provvedere ad effettuare il rimborso dell’imposta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, maggiorata dei previsti interessi.

Nell’istanza di rimborso dovranno essere indicati:

·       i dati identificativi del contribuente e dell’immobile posseduto (indirizzo, dati catastali, percentuale di possesso, ecc.);

·       la motivazione per la quale il rimborso viene richiesto.

Inoltre, è opportuno allegare all’istanza di rimborso i documenti giustificativi (es. fotocopia del bollettino postale o del modello F24).

5 soggetti che hanno presentato il Modello 730/2008 con richiesta di compensazione dell’ICI

I contribuenti che hanno già presentato il modello 730/2008 avvalendosi della facoltà di utilizzare l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione dei redditi per la compensazione dell’ICI relativa all’abitazione principale, possono, se il pagamento del tributo non è stato ancora effettuato, correggere l’originario modello 730/2008 presentando una dichiarazione integrativa.

Se, invece, il pagamento è già stato effettuato, occorre presentare istanza di rimborso, come sopra indicato.

 

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